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Il Quarto Conto Energia Fotovoltaico 2011 - 2016

Autore: admin

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giovedì 19 aprile 2012

Il Quarto Conto Energia 2011-2016 - Disposizioni e Testo di Legge

Il Quarto Conto Energia Fotovoltaico 2011 - 2016

Il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2011 (o "quarto conto energia") ha stabilito le modalità di accesso agli incentivi per l'installazione degli impianti fotovoltaici in vigore nel periodo dal 1 giugno 2011 fino al 2016. L'attuale riduzione degli incentivi rispetto al terzo conto energia è stata stabilita per ragioni di uniformazione della normativa italiana alle imposizioni provenienti dall'unione europea.

Il quarto conto energia prevede che energia di produzione fotovoltaica potenziale totale installata in territorio italiano entro il 2016 sia di 23 GW. Le linee fondamentali del quarto conto energia sono:

•    introduzione della distinzione dei "piccoli" impianti fotovoltaici, ossia quelli installati sugli edifici e di potenza non superiore ad 1 MW, oppure impianti di potenza non eccedente i 200 kW 8in regime di scambio sul posto), infine impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza installati su edifici e aree di proprietà della pubblica amministrazione. Altre tipologie impiantistiche rientrano nella categoria "grandi impianti";
•    limitazioni tariffarie: per i piccoli impianti in esercizio a partire dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2012, non sono previsti limiti massimi di produzione incentivabile, mentre per i grossi impianti il limite è di 300 milioni di euro (equivalenti a 1.200 MW) per il 2011, 150 milioni di euro (pari a 770 MW) per il primo semestre 2012 e altri 150 milioni (720 MW) per il secondo semestre 2012. Quanto al periodo 2013-2016, il superamento da parte dei piccoli impianti del tetto massimo non è in ogni caso causa di esclusione dalla tariffa incentivante, ma solo di una riduzione della tariffa stessa;
•    gli impianti integrati innovativi e quelli a concentrazione (termodinamici), a prescindere dalla dimensione, per il periodo 2013-2016 sono sottoposti ad un limite di potenza massima incentivabile di 320 mega watt;
•    introduzione della tariffa onnicomprensiva per l'energia elettrica immessa in rete: non esiste più distinzione tra quantità di energia scambiata con la rete ed energia immessa in eccesso. Dopo il collaudo dell'impianto, il gestore della rete ha 30 giorni di tempo per effettuare l'allacciamento dell'impianto alla rete. In caso di ritardo, il gestore è tenuto a fornire l'indennizzo previsto dalla delibera ARG/elt 181/10 e dalla successiva integrazione ARG/elt 225/10;
•    gli impianti realizzati su aree agricole possono godere degli incentivi solo se la potenza nominale  non sia superiore a 1 MW; nel caso di più impianti di un unico titolare, questi devono distare almeno 2 km tra loro. Infine, la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non può essere superiore al 10% della superficie totale coltivabile (questa disposizione non si applica ad aree agricole incolte da oltre 5 anni).

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