Il Quarto Conto Energia 2011-2016 - Disposizioni e Testo di Legge
Il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2011 (o "quarto conto
energia") ha stabilito le modalità di accesso agli incentivi per
l'installazione degli impianti fotovoltaici in vigore nel periodo
dal 1 giugno 2011 fino al 2016. L'attuale riduzione degli incentivi
rispetto al terzo conto energia è stata stabilita per ragioni di
uniformazione della normativa italiana alle imposizioni provenienti
dall'unione europea.
Il quarto conto energia prevede che energia di produzione
fotovoltaica potenziale totale installata in territorio italiano
entro il 2016 sia di 23 GW. Le linee fondamentali del
quarto conto energia sono:
• introduzione della distinzione dei
"piccoli" impianti fotovoltaici, ossia quelli installati
sugli edifici e di potenza non superiore ad 1 MW, oppure impianti
di potenza non eccedente i 200 kW 8in regime di scambio sul posto),
infine impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza installati su
edifici e aree di proprietà della pubblica amministrazione. Altre
tipologie impiantistiche rientrano nella categoria "grandi
impianti";
• limitazioni tariffarie: per i piccoli impianti
in esercizio a partire dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2012, non
sono previsti limiti massimi di produzione incentivabile, mentre
per i grossi impianti il limite è di 300 milioni di euro
(equivalenti a 1.200 MW) per il 2011, 150 milioni di euro (pari a
770 MW) per il primo semestre 2012 e altri 150 milioni (720 MW) per
il secondo semestre 2012. Quanto al periodo 2013-2016, il
superamento da parte dei piccoli impianti del tetto massimo non è
in ogni caso causa di esclusione dalla tariffa incentivante, ma
solo di una riduzione della tariffa stessa;
• gli impianti integrati innovativi e
quelli a concentrazione (termodinamici), a prescindere
dalla dimensione, per il periodo 2013-2016 sono sottoposti ad un
limite di potenza massima incentivabile di 320 mega watt;
• introduzione della tariffa
onnicomprensiva per l'energia elettrica immessa in rete:
non esiste più distinzione tra quantità di energia scambiata con la
rete ed energia immessa in eccesso. Dopo il collaudo dell'impianto,
il gestore della rete ha 30 giorni di tempo per effettuare
l'allacciamento dell'impianto alla rete. In caso di ritardo, il
gestore è tenuto a fornire l'indennizzo previsto dalla delibera
ARG/elt 181/10 e dalla successiva integrazione ARG/elt
225/10;
• gli impianti realizzati su aree
agricole possono godere degli incentivi solo se la potenza
nominale non sia superiore a 1 MW; nel caso di più impianti
di un unico titolare, questi devono distare almeno 2 km tra loro.
Infine, la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non può
essere superiore al 10% della superficie totale coltivabile (questa
disposizione non si applica ad aree agricole incolte da oltre 5
anni).